• Ma questa “colpa medica”, per l’esattezza, questi danni da colpa medica, sono davvero così frequenti o sono una moda, un portato di atteggiamenti protestatari fine a se stessi?

Premetto subito che la sanità italiana, ed in particolare la classe medica di Terni, sono di altissimo livello; il nostro ospedale è tra i più “gettonati” dell’Italia centrale ed è noto che in esso si riscontrano punte di eccellenza riconosciute come tali  anche sul piano nazionale.

Tuttavia, come a volte accade, si può verificare che un danno al paziente scaturisca da un errore umano, da una sottovalutazione, da una dimenticanza del medico o del paramedico, non sempre scusabile.

Sento tuttavia il dovere di precisare che, in molti casi, l’errore, pur sempre riconducibile ad una condotta umana, è in realtà il portato di difetti organizzativi, spesso di un cattivo utilizzo delle risorse umane.

  • Quando è configurabile la colpa medica?

Si ha colpa medica ogniqualvolta il sanitario ponga in essere una condotta negligente, imprudente o imperita, intendendosi per negligenza non solo la mera trascuratezza, ma anche la violazione di regole sociali, per imprudenza la violazione di regole tecniche di settori determinati, con esposizione a rischio dell’assistito, per imperizia la violazione delle modalità imposte dalle regole di condotta relative all’espletamento di determinate attività.

Più in particolare, la diligenza esigibile da parte del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale non è sempre la medesima, ma varia a seconda del grado di  difficoltà della problematica esaminata.

Ed invero, nelle ipotesi  in cui il sanitario sia richiamato a risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, risponderà del danno solo per dolo e colpa grave; in tutte le altre ipotesi risponderà anche per colpa lieve.

Ed ancora, la diligenza esigibile dal medico nell’adempimento della sua prestazione varia anche col variare del grado di specializzazione di cui sia in possesso il medico stesso e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare.

Da ultimo, il tanto discusso Decreto Balduzzi sembrerebbe aver imposto al magistrato il compito di verificare, al fine di accertare la sussistenza di una responsabilità medica, se il sanitario abbia o meno dimostrato di conoscere e di avere adeguatamente applicato  le “Linee guida e buone pratiche accreditate dalla Comunità Scientifica”.

  • Qual è il titolo di responsabilità imputabile ai sanitari?

Nonostante i dubbi ed i contrasti interpretativi sorti a seguito della introduzione del già richiamato Decreto Balduzzi, a distanza di quasi quattro anni dalla entrata in vigore dello stesso, la prevalente dottrina e giurisprudenza continuano a ricondurre la responsabilità civile dei medici e delle strutture sanitarie nell’area della responsabilità contrattuale: sarebbe a dire che chi si rivolge all’Ospedale stipula un contratto che deve essere bene adempiuto.

  • Quali sono i danni risarcibili?
  • Il paziente avrà diritto ad un risarcimento ogniqualvolta, in conseguenza del trattamento sanitario ricevuto, la patologia per la quale è stata chiesta la prestazione permanga o subisca un aggravamento, ovvero qualora da essa derivi una nuova patologia di cui sarebbe stato doveroso impedire la insorgenza.

In dette ipotesi, molteplici sono i danni che il paziente può subire:

  1. il danno biologico inteso come danno alla salute medicalmente accertabile;
  2. il danno morale-esistenziale latu sensu inteso (sofferenza interiore, mutamento delle abitudini/condizioni di vita, compromissioni della qualità della vita, etc.);
  3. il danno da cd perdita di chance ravvisabile laddove la condotta inadempiente dei sanitari abbia ridotto o compromesso le possibilità di guarigione del paziente;
  4. il danno da lesione del diritto di autodeterminazione terapeutica: il paziente, per prestare un valido ed effettivo consenso alla prestazione sanitaria, deve essere adeguatamente informato. Il Codice Deontologico dei Medici Chirurghi prevede, infatti, che il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
  5. il danno patrimoniale consistente, ad esempio, nell’esborso di spese medico-sanitarie e/o assistenziali;
  6. il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa qualora la lesione derivante dalla condotta negligente del sanitario abbia compromesso le capacità lavorative del paziente riducendone le capacità di guadagno.

 

  • Chi può richiedere il risarcimento del danno ed entro quanto tempo?

In primo luogo, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale, il termine per azionare il diritto è quello ordinario di dieci anni dal momento in cui si acquisisce conoscenza – o si è posti in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità causale dell’evento dannoso al comportamento colposo del sanitario.

Legittimati a richiedere il risarcimento dei danni sono: il paziente, gli eredi del paziente, i prossimi congiunti in presenza di determinate condizioni.

 

  • E come si può richiedere?

Nelle forme ordinarie del risarcimento dei danni: lettera con messa in mora e quindi azione giudiziaria risarcitoria in sede civile.

 

  • Tempi del processo?

Nella maggior parte dei casi interviene una conciliazione, favorita dal fatto che strutture sanitarie e sanitari stessi sono tutti assicurati. Se invece si va a sentenza, sarà una causa con i tempi ordinari. A Terni i tempi sono sufficientemente veloci.