Il tema delle malattie professionali in Umbria è sempre di drammatica attualità.

Dati INAIL relativi alle denuncie per malattie professionali nella regione Umbria:

1416 denuncie nel 2012; 1442 nel 2013; 1626 nel 2014; 1872 nel 2015; 1897 nel 2016; 1°semestre 2017 in crescita!

Spetta ad ASL, Regione, Arpa, Comune, D.T.L. ecc. il compito di vigilare sul rispetto delle norme e di trovare soluzioni per il risanamento ambientale; il cittadino-lavoratore invece si chiede spesso quali diritti gli competono quando gli viene diagnosticata una malattia di origine professionale.

Avvocato quali prestazioni offre oggi l’INAIL a chi risulta affetto da una malattia professionale o tecnopatia che dir si voglia?

Le prestazioni sono di vario tipo: economiche, sanitarie, integrative.

Quelle economiche vanno dall’indennizzo o rendita per lesioni alla integrità psicofisica e danno biologico, alle indennità giornaliere e integrative di vario tipo, fino all’assegno funerario, rendita e prestazioni una tantum ai superstiti; dal 2008 è stato istituito anche il fondo per le vittime dell’amianto.

Quelle sanitarie sono essenzialmente rivolte al massimo recupero della capacità lavorativa e vanno dalle prestazioni mediche e chirurgiche, alle protesi e agli ausili, alla riabilitazione, fino alle cure idrofangotermali ove necessarie.

Tra le prestazione integrative ricordo l’assegno di incollocabilità, l’erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi, il brevetto e distintivo d’onore (che comporta anche un emolumento) ai grandi invalidi e mutilati del lavoro.

Carrellata ampia ma sintetica; c’è molto altro ed all’uopo gli sportelli INAIL e i patronati possono e devono dare delucidazioni di maggior dettaglio.

Ma oltre a queste prestazioni che riteniamo spettino indistintamente a quanti subiscano un infortunio sul lavoro o contraggano una malattia professionale, che cosa si intende per danno differenziale?

Per parlare di danno differenziale dobbiamo uscire dall’ambito INAIL ed entrare in quello dei rapporti tra lavoratore e azienda.

Trattasi di un diritto di cui non tutti i lavoratori hanno piena contezza e che nasce dal presupposto che, in particolare in presenza di malattia professionale, l’evento ( cioè la malattia) si sia prodotta per responsabilità esclusiva o concorrente della azienda.

In tal caso al lavoratore spetta anche la differenza tra il danno indennizzato dall’INAIL e quello, di solito più alto, calcolato secondo le norme e i criteri della responsabilità civile.

Le circostanze che danno luogo all’insorgere di tale diritto si verificano spesso?

Si. Secondo me non è molto improbabile che una malattia professionale insorga per colpa esclusiva del lavoratore… o di nessuno.

Se questa si è contratta in ambito lavorativo e per cause riferentesi al lavoro svolto è impensabile che l’azienda non avrebbe potuto evitarlo, prevenirlo o fare più solleciti e risolutivi  interventi per scongiurarlo.

Naturalmente esistono sempre  nuove patologie…  fattori morbigeni fino ad allora sconosciuti, ecc…. ma sono casi limite.

A chi si rivolge il lavoratore in questi casi per ottenere questo ulteriore indennizzo “differenziale?”

Non certo all’INAIL, cui non compete questa voce di danno, ma alla azienda dove lavora o lavorava, entro 10 anni dalla conoscenza della origine professionale della malattia di cui è sofferente.

La richiesta alla azienda, quasi sempre assicurata per simili evenienze, va inoltrata in via diretta ma deve essere ben proposta e ancor meglio documentata con l’ausilio di esperti. Altrimenti si rischia che non venga presa nella dovuta considerazione.

Queste procedure, a Terni, hanno luogo in gran numero?

Non direi. E la ragione è nella poca conoscenza e poca consapevolezza di questi diritti. Anche chi dovrebbe parlarne di più, spesso non lo fa.

Insomma Lei vuole dire che tutti coloro che hanno contratto una malattia professionale, riconosciuta o meno dall’INAIL, possono proporre questa azione risarcitoria?

No. Non ho detto tutti, ma buona parte sicuramente si.

E se l’azienda o la sua assicurazione, non accede bonariamente alla richiesta risarcitoria  si deve proporre un giudizio?

Certamente.

E gli esiti quali sono?

Per quanto mi riguarda tutte le richieste giudiziali sono state conciliate. Naturalmente sono state fatte delle selezioni e, soprattutto, la domanda è stata istruita accuratamente sotto un profilo probatorio e documentale. E’ interesse reciproco delle parti in causa conciliare. Il lavoratore, o i suoi aventi causa, per accelerare i tempi di questo indennizzo, le aziende per non disperdere energie in vicende giudiziarie.

Infine, solo per fare chiarezza, si possono proporre azioni per ottenere il danno differenziale da parte dell’azienda solo a seguito di riconoscimento INAIL?

No. Il riconoscimento INAIL non è un presupposto necessario per questo tipo di azione anche se, il più delle volte, esso precede l’azione risarcitoria di cui stiamo parlando e ciò è tanto vero in quanto molti lavoratori contraggono malattie, soprattutto all’apparato respiratorio, all’apparato digestivo e osteo-articolare, malattie spesso anche gravi, e non sanno, né alcuno ha certificato  loro in prima battuta, che tali malattie derivano da esposizioni a fattori morbigeni esistenti per lo più in ambito lavorativo.

Ad esempio: a chi potrebbe venire in mente che il tumore dell’ovaio e del testicolo possono essere correlati all’esposizione all’amianto?

Quindi molti lavoratori, o ex lavoratori in quanto ora pensionati, sono portatori di malattie professionali in modo del tutto inconsapevole?

Si, e ciò può accadere per difetto di informazione e di certificazione ma, come dicevo, a questo si può porre rimedio, quantomeno in termini di indennizzo, previa un’accurata indagine in sede clinica e lavorativa.