INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: LE PRESTAZIONI INAIL ED IL DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE

 

  1. AVV. CRESCIMBENI: seguitiamo questa nostra carrellata sui diritti dei prestatori d’opera meno conosciuti: che cos’è il danno differenziale?

Fino all’anno 2000 l’INAIL ha indennizzato, in caso di infortunio o di malattia professionale, la sola perdita della capacità lavorativa degli assicurati (cd. danno patrimoniale), escludendo quel danno alla salute che, invece, è stato incluso nell’indennizzo con l’introduzione del cosiddetto danno biologico nel Decreto Legislativo n. 38/2000 per gli infortuni verificatisi dopo il 09.08.2000.

Ora l’INAIL indennizza la perdita dell’integrità psicofisica (danno alla salute), ma lo fa ancora in modo standardizzato limitandosi a riconoscere solo una parte delle conseguenze che un infortunio o una malattia professionale producono sulle condizioni di vita del lavoratore complessivamente intese.

La quota indennizzata dall’INAIL è sostanzialmente inferiore a quella che la lavoratrice e il lavoratore possono ottenere, anche per vie legali, in sede civilistica dal datore di lavoro o da chi per esso (ad esempio assicurazione o terzo obbligato).

In sostanza il lavoratore ha diritto di agire per ottenere il ristoro di quei danni che non sono ricompresi nella tutela Inail quando si configura una ipotesi, quand’anche concorsuale, di violazione delle norme di protezione contro infortuni e malattie professionali.

 

  1. Dunque, in sintesi, quando si può chiedere il danno differenziale?

Poiché il danno indennizzato dall’Inail (oltre al danno patrimoniale) è esclusivamente il danno alla salute in senso stretto, il danno che il lavoratore può chiedere al datore di lavoro (o chi per esso) come danno differenziale si estende invecea tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa pubblica e cioè: il danno biologico temporaneo, il danno biologico e morale fino al 5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico dal 6% al 100%.

Il danno biologico differenziale altro non è, dunque, che la differenza tra il risarcimento complessivo dovuto in base ai criteri generali della responsabilità civile e l’indennizzo erogato dall’INAIL ex art. 13  D. Lgs. 38/2000.

Negare ai lavoratori la possibilità di agire per il risarcimento del c.d. “danno biologico differenziale”, comporterebbe una manifesta disparità di trattamento tra soggetti che abbiano subito un danno biologico in seguito ad infortunio sul lavoro rispetto ad altri soggetti che abbiano subito un danno non riconducibile ad una attività lavorativa (ad es. per sinistro stradale ovvero per responsabilità sanitaria, ecc. ecc.).

 

  1. Dunque riassumendo e partendo dall’inizio del discorso: come richiedere le prestazioni INAIL?

A seguito di infortunio o di malattia di sospetta origine professionale il lavoratore deve presentare domanda alla sede INAIL di residenza, di regola a mezzo patronato.

Qualora l’infortunio non fosse dall’INAIL riconosciuto come tale, ovvero fosse esclusa la natura professionale della malattia o ancora il grado di menomazione accertato dall’Istituto risultasse riduttivo, il lavoratore – dopo aver esperito la fase amministrativa – può agire giudizialmente per conseguire le prestazioni assicurative INAIL; la relativa azione si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale (art. 112 T.U. INAIL).

 

  1. E come si richiede questo risarcimento ulteriore che viene definito danno differenziale?

Il danno biologico differenziale deve essere richiesto nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria, ossia entro 10 anni dal verificarsi dell’infortunio, ovvero dalla scoperta della malattia.

Per completezza è bene sapere che il lavoratore il quale non abbia presentato nei termini domanda all’INAIL per il riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale può sempre chiedere – entro il termine decennale appena ricordato – il risarcimento del danno biologico differenziale – in ogni caso, sia che abbia avuto il riconoscimento INAIL sia che  non lo abbia avuto – ma trattasi di azione tipicamente giudiziaria da proporre nelle opportune sedi.